PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

        esaminato il testo della proposta di legge n. 17-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse»;

        viste le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, che ha soppresso l'articolo 4 e ha integrato l'articolo 1, comma 3, con un nuovo periodo volto a stabilire che in nessun caso la Commissione di inchiesta può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

        ritenuto, con riferimento alla modifica di cui all'articolo 1, comma 3, che vada comunque specificato che la Commissione d'inchiesta non debba adottare provvedimenti limitativi della libertà personale nonché aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni, precisando tuttavia che debba essere comunque consentito alla Commissione disporre l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

      PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 1, al comma 3, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni».

 

Pag. 3


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

        esaminata la proposta di legge in oggetto,

        premesso che:

            il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 3 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

        rilevato che:

            l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

            la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

            la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

            dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono

 

Pag. 4

interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 3, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

 

Pag. 5